Tributi - DICHIARAZIONE ICI
In molti casi la dichiarazione ICI non è più dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo in alcuni casi specifici ed in particolare quando le variazioni soggettive ed oggettive non risultano dalla banca dati catastale. Ciò in virtù dell’art. 37 c.53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L.04/08/2006 n.248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione per la maggior parte dei casi.
Non deve essere presentata nei casi di:
- atti di compravendita di immobili;
- adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Deve essere presentata nei casi previsti nella modulistica ministeriale e comunque se:
- gli immobili godono di riduzioni di imposta quali i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia;
- l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità
- l’immobile ha acquisito o perso la caratteristica di interesse storico o artistico;
- l’immobile è ad oggetto di variazione relativamente alla cessione o revoca dell’uso gratuito a familiari di 1° grado;
- l’immobile è divenuto o non è più adibito ad abitazione principale;
- l’immobile è divenuto o non è più utilizzato come pertinenza dell’ab. Principale;
In generale è obbligatoria per la richiesta di qualsiasi agevolazione fiscale ICI.
