Emanata in data 11 febbraio 2020 dal Ministero dell`Interno la circolare n.3 ad oggetto "Brexit - Ratifica ed entrata in vigore dell`Accordo sul recesso del Regno Unito e dell`Irlanda del Nord dall`Unione Europea. Istruzioni operative".
I cittadini britannici e la brexit
Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.
Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:
Il procedimento d’iscrizione in anagrafe
Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.
Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all`accoglimento dell`istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.
Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.
Richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica
Per il rilascio dell`attestazione è necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo per l’attestazione.
Vademecum Ministero dell'Interno
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