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Mercoledì, 08 Ottobre 2003 02:00

Disposizione prot. n. 14602 del 08 ottobre 2003

Oggetto: Possibilità di interramento delle carcasse di animali morti in azienda.
IL SINDACO
Atteso che con disposizione n° 609/5174/186 del 16/06/2003 la Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione – Ufficio IX del Ministero della Salute ha identificato nel Sindaco l’Autorità Competente definita dall’articolo 2, comma 1, lettera i) del Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;
  • Preso atto pertanto che è il Sindaco che individua le “zone isolate” così come definite dal punto 49 dell’Allegato 1 al suddetto Regolamento CE 1774/2002 e regolamenta e monitorizza il ricorso al sotterramento in siti idonei avvalendosi dei pareri tecnici dei servizi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali o provinciali per la protezione ambientale;
  • Considerato che a fronte delle densità zootecniche di altri ambiti territoriali del territorio dello Stato italiano (provincia di Cuneo capi bovini equivalenti /Kmq: 67,   provincia di Mantova capi bovini equivalenti/Kmq: 151, provincia di Reggio Emilia capi bovini equivalenti /Kmq: 72, provincia di Parma capi bovini equivalenti /Kmq: 48, provincia di Cremona capi bovini equivalenti /Kmq: 210) la densità zootecnica di 12,98 Capi bovini equivalenti/Kmq che si riscontra sul territorio di questo Comune è da considerarsi a tutti gli effetti scarsa;
  • Considerato inoltre che impianti di incenerimento o coincenerimento e di trasformazione riconosciuti di cui agli articoli 12 e13 del Regolamento CE 1774/2002 non sono in attività nel territorio di questo comune, nel territorio della provincia di Grosseto, della regione Toscana e nemmeno nelle province confinanti di altre regioni italiane;
  • Vista la Disposizione della Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione – Ufficio IX del Ministero della Salute n° 609/5174/186 del 16/06/2003;
  • Visto il Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 “recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano” che all’articolo 24 prevede la possibilità da parte dell’autorità competente di autorizzare l’interramento di carcasse in zone isolate ;
  • Visto il Regolamento CE 811/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 che applica il Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori;
  • Visto il punto 4 dell’allegato V al Regolamento CE n 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  • Visto il D.Lgs. 31 maggio 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
  • Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
  • Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
  • Vista la Legge regionale del 25 febbraio 2000 n. 16 “riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” come modificata dalla Legge regionale 19 novembre 2001 n. 58;
  • Acquisiti i pareri del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto e del Dipartimento Provinciale di Grosseto dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
 
DEFINISCE
  • Il territorio del Comune di GAVORRANO zona a scarsa densità di popolazione animale e zona dove non è assicurato sia a livello provinciale che regionale e interregionale un adeguato servizio di raccolta e smaltimento carcasse di animali mediante incenerimento e coincenerimento o trasformazione in impianti riconosciuti.
Valutate pertanto eccessivamente onerose le disposizioni necessarie alla raccolta e al trasporto delle carcasse degli animali da destinare agli impianti di incenerimento o coincenerimento o trasformazione riconosciuti
IDENTIFICA
 
“zona isolata” il territorio del Comune di GAVORRANO ai sensi del punto 49 dell’allegato I del Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002
AUTORIZZA
I proprietari di allevamenti che operano nel territorio del Comune di GAVORRANO a ricorrere all’interramento per smaltire le carcasse di animali morti in azienda nel pieno rispetto delle modalità previste dal presente Atto, anche al fine di evitare l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata di carcasse animali, fatto salvo il divieto di interrare animali sospetti di infezione da TSE o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata, come stabilito al punto 2, articolo 24, del Regolamento CE 1774/2002.   
DISPONE
 
1 - che l’interramento delle carcasse autorizzato da Questa Amministrazione per quanto prevede l’articolo 2 del Regolamento CE 1774/2002, avvenga minimizzando i rischi all’acqua, all’aria, al suolo, alla flora e alla fauna e ripercussioni negative sul paesaggio, come stabilito dall’Allegato II, lettera C del regolamento CE n. 811/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 e per evitare l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata di carcasse animali come stabilito alla lettera b), punto 5, articolo 24 del Regolamento CE 1774/2002.
2 - che sia assicurato il Controllo Ufficiale degli organi di Polizia e vigilanza sullo stato sanitario degli animali le cui carcasse vengono destinate all’interramento, sulla loro corretta identificazione e sulla registrazione del sito di interramento come stabilito alla lettera b) punto 5, articolo 24 del Regolamento CE 1774/2002.
3 - che il detentore degli animali informi telefonicamente il Servizio Veterinario competente territorialmente della morte dell’animale o del gruppo di animali al più presto e comunque entro 24 ore dalla constatazione della morte.
4 - che lo stesso Servizio Veterinario immediatamente dopo il sopralluogo teso ad accertare l’identificazione degli animali, trasmetta tramite fax alla Polizia Municipale il messaggio di cui all’Allegato 1 al presente Atto nel quale si certifica l’assenza di provvedimenti restrittivi di Polizia Veterinaria per TSE nell’allevamento in questione.
Nel caso di morte di animali di altre specie non sensibili alle TSE (equini, suini, animali da cortile, ecc.) l’interramento avverrà senza la certificazione veterinaria di cui all’allegato I, in quanto non sussistono motivi ostativi di tipo sanitario, ma solo vincoli ambientali di tutela idrogeologica. 
5  - che nel caso di bovini di età superiore a 24 mesi o di ovini di età superiore a 18 mesi sia eseguito il prelievo del tronco encefalico nei modi previsti dalle disposizioni in vigore per l’effettuazione del test diagnostico per TSE.
6 - che il detentore degli animali comunichi alla Polizia Municipale il giorno, l’ora e il sito dove la carcassa o le carcasse degli animali verranno interrate per consentire alla Polizia Municipale stessa, quale organo di controllo individuato da questa Amministrazione come Autorità competente, di presenziare all’interramento e verbalizzare, come da allegato 2, che realmente la carcassa o le carcasse identificate dalle matricole ufficiali trasmesse dal Servizio Veterinario vengano interrate nel sito autorizzato e identificato con coordinate geografiche, la cui registrazione dovrà essere verificata preventivamente all’interramento presso il Catasto comunale dei siti di interramento carcasse.
7 - che nei siti riconosciuti idonei da perizia geologica che attesti l’assenza di rischio di contaminazione di acque sotterranee o superficiali, le carcasse siano interrate ad una profondità di metri 2, ricoperti da una quantità di calce viva pari al almeno il 3% del peso dell’animale e che al termine delle operazioni di interramento la Polizia Municipale rilasci al detentore degli animali copia del verbale di interramento controfirmata dallo stesso detentore e trasmetta copia conforme al Servizio Veterinario competente. Tale copia sarà allegata dal detentore degli animali al registro di stalla con numerazione progressiva in modo da consentire una registrazione degli smaltimenti delle carcasse.
 
8 - che il Servizio Veterinario competente attui Controlli Ufficiali sulla corretta esecuzione delle procedure previste dal presente Atto nell’ambito degli interventi di verifica presso gli allevamenti finalizzati ad accertare la corretta identificazione del bestiame.
9 - che presso l’Ufficio Agricoltura di Questa Amministrazione, in collaborazione con la Polizia Municipale, sia istituito il “Catasto dei siti idonei all’interramento” e che ogni allevatore che intende ricorrere all’interramento delle carcasse degli animali morti in azienda in alternativa all’invio verso stabilimenti di incenerimento, coincenerimento o trasformazione riconosciuti, presenti presso l’Amministrazione Comunale copia della perizia geologica effettuata sul sito individuato dallo stesso che attesti la idoneità del suolo alla minimizzazione dei rischi per l’ambiente.
10  - che le perizie depositate per ogni allevamento, complete della individuazione con coordinate geografiche, costituiscano il Catasto comunale dei siti di interramento delle carcasse che viene monitorato dall’Ufficio Agricoltura in collaborazione con la Polizia Municipale.
 
11 - che in caso di test positivo alla ricerca del prione sul tronco encefalico, il Servizio Veterinario notifichi immediatamente all’Amministrazione comunale il risultato dell’indagine di laboratorio e questa proceda con ogni consentita urgenza a disporre la riesumazione della carcassa per l’immediato inoltro a uno stabilimento di incenerimento, coincenerimento o di trasformazione riconosciuto.
12 - che i detentori di animali che non intendano usufruire della possibilità di interrare in loco gli animali morti in azienda siano esonerati dalla presentazione della perizia geologica e siano obbligati ad inviare le carcasse verso stabilimenti di incenerimento, coincenerimento o trasformazione riconosciuti seguendo le modalità indicate nel Regolamento CE 1774/2002.
13  - che la Polizia Municipale e gli organismi di vigilanza del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto e del Dipartimento Provinciale di Grosseto dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ne garantiscano il Controllo Ufficiale per le rispettive competenze.
Il presente Atto entra in vigore alla data della sua emanazione e ne viene data notifica formale al:
  • Commissione europea ai sensi del punto 4, articolo 24 del Regolamento CE 1774/2002;
  • Ministero della Salute - Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione – Ufficio IX;
  • Regione Toscana – Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – area Sistema Regionale di Prevenzione Collettiva;
  • Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Servizio Sviluppo Agricolo e Rurale, Caccia e Pesca
  • Assessorato Agricoltura della Provincia di Grosseto – Settore Sviluppo Rurale;
  • Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto
  • Dipartimento Provinciale di Grosseto dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
  • Polizia Municipale;
  • Assessorato Agricoltura.
Gavorrano lì, 08 ottobre 2003
                                                                           Il Sindaco
                                                             (Dott. Alessandro Fabbrizzi)
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