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Venerdì, 28 Giugno 2024 11:27

Ordinanza sindacale per l'applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi 2024

E' stata pubblicata l'ordinanza sindacale n° 200/2024 per l'applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi 2024

 Con propria ordinanza n° 200/2024 il Sindaco ha stabilito quanto segue:

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

4) Aree verdi e giardini all'interno del centro abitato

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all'interno del centro abitato o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo o spazio pubblico, devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi.

Per leggere l'ordinanza integrale:

Ordinanza n. 200/2024

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