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Martedì, 08 Giugno 2021 13:02

Esonero dal Canone Unico per attività dello spettacolo viaggiante e circensi

E' previsto l’esonero fino al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi

per effetto del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali."

La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere inoltrata all'Ufficio SUAP.

Si tratta dell’articolo 65, rubricato “Misure urgenti per la cultura”, che al comma 6 stabilisce che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto  stabilito  dall’articolo  4,  comma  3-quater,  del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della  legge  27  dicembre 2019, n. 160.”

La citata legge n. 337 del 1968 ha per oggetto “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” e stabilisce all’art. 1 che lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, per cui sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. L’art. 2 della legge n. 337/68 considera “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono invece esclusi dalla disciplina di cui alla legge n. 337/68 gli apparecchi automatici e semiautomatici di trattenimento.

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