A chi è rivolto
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (possesso/occupazione/detenzione di locali/aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani), con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
Descrizione
La tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Da corrispondere in base a tariffa, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Come fare
Recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune oppure collegarsi al Portale dei servizi
Cosa serve
Come inviare il modello:
- attraverso il sito se si possiede C.I.E., SPID o CNS: Servizi on line → Portale dei servizi on line → Sportello dei Tributi
- da PEC alla PEC del Comune di Gavorrano comune.gavorrano@postecert.it
- per posta ordinaria unitamente ad un documento d'identità, indirizzati a Ufficio Tributi - Comune di Gavorrano - Piazza Buozzi 16 - 58023 Gavorrano (GR)
- consegna del modello cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano in orario di apertura al pubblico
Cosa si ottiene
- Inserimento dei dati comunicati nella banca dati per la bollettazione
- Calcolo TARI aggiornato con numero effettivo dei componenti
- Ricevuta di protocollazione della dichiarazione
Tempi e scadenze
Gli effetti sulla TARI sono determinati sulla base del regolamento
Quanto costa
Gratuito. Non sono previsti costi aggiuntivi per la presentazione della dichiarazione.
Casi particolari
Avviso ai contribuenti: variazioni regolamentari TARI (gennaio 2026)
Si ricorda la scadenza del 31 gennaio 2026 per dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare nel caso si abbiano immobili a disposizione.
Questa dichiarazione interessa soggetti non residenti nel Comune, residenti all’estero, anche soggetti residenti in un’altra unità abitativa (che pagano per alloggi tenuti a disposizione), Enti diversi dalle persone fisiche. Si ricorda che l'immobile a disposizione per il quale si può richiedere un calcolo agevolatorio non deve essere locato neppure saltuariamente.
Se entro il 31 gennaio 2026 non si inoltra la dichiarazione annuale, la TARI 2026 per gli immobili tenuti a disposizione si calcolerà come segue in base ai metri quadrati calpestabili dell’immobile:
Da 0 a 65 m²: 1 occupante
Da 65,01 a 95 m²: 2 occupanti
Da 95,01 a 200 m²: 3 occupanti
Da 200,01 a 400 m²: 4 occupanti
Da 400,01 a 600 m²: 5 occupanti
Oltre 600 m²: 6 occupanti
Con la Dichiarazione annuale invece il/la contribuente può dichiarare il numero di componenti del proprio nucleo familiare, e sarà valida solo se il numero risultante è inferiore a quello dello schema sopra riportato. Avrà effetto sul calcolo del tributo dell'anno in corso.
Cosa fare in caso di delega dipagamento con F24 con codice comune errato
ICI – IMU – TASI –TARES- TARI
COSA FARE IN CASO DI DELEGA DI PAGAMENTO F24 CON CODICE COMUNE CORRETTO E CODICE COMUNE ERRATO SULLA QUIETANZA DOVUTO AD ERRORE DELL’INTERMEDIARIO (BANCA/POSTA)
In questi anni si è riscontrato che, in alcuni casi, il contribuente presenta in banca/posta il modello F24 per pagare l’imposta ICI, IMU o TASI con indicato correttamente il codice D948, corrispondente al Comune di GAVORRANO, ma per un errore di digitazione l’operatore inserisce nel terminale un codice differente e pertanto il pagamento venga imputato ad un altro Comune. In questi casi, sia le banche che gli uffici postali, su richiesta del cittadino che presenta la delega modello F24 in proprio possesso, contenente l’indicazione del codice corretto D948, e la relativa quietanza che invece riporta l’indicazione di un codice errato, DEVONO procedere alla rettifica del codice comune ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato correttamente al Comune di Gavorrano. Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa situazione a rivolgersi alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento per ottenere la correzione così come da modello F24 cartaceo in loro possesso, senza alcun costo. Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi ICI/IMU/TASI, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che la banca/posta effettui la correzione. Si chiarisce che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca o alla posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra il cittadino e la banca/posta e pertanto è quest’ultimo che deve chiedere la correzione presentando il cartaceo con indicato il codice corretto a prova dell’errore commesso dall’intermediario.
COSA FARE IN CASO DI DELEGA DI PAGAMENTO F24 CON CODICE COMUNE ERRATO
Nel caso in cui sia stato il cittadino ad indicare un codice comune errato, la correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma, ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è necessario presentare richiesta di riversamento a favore del Comune di Gavorrano rivolgendosi al Comune al quale il pagamento è stato effettuato, dandone sempre opportuna comunicazione al Servizio Tributi ICI/IMU/TASI del Comune di Gavorrano. Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi ICI/IMU/TASI/TARI, il contribuente può chiederne la sospensione in attesa che il Comune, al quale il pagamento è stato eseguito, effettui il riversamento.
Scarica il Modello di rettifica
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE PER TITOLARI DI PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE
L' articolo 1 comma 48 L. n. 178/2020 prevede una riduzione di 2/3 della TARI per i pensionati residenti all’estero, esenzione prevista per un'unica unità immobiliare posseduta in Italia, con i seguenti requisiti:
- essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
- essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, lo stesso Paese dove si percepisce la pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
- l'immobile non deve essere un'abitazione locata o data in comodato d'uso, e deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva)
Per ottenere l'agevolazione TARI, che con gli stessi requisiti permette di godere dal 01/01/2021 di una riduzione del 50 % dell'IMU (vedi sezione IMU), è necessario inoltrare al Comune un modello apposito allegando documentazione comprovante la pensione:
Dichiarazione IMU/TARI titolari di pensioni in convenzione
La riduzione si applica ad un immobile ad uso abitativo (senza esclusione delle categorie A/1 A/8 A/9) nonchè alle pertinenze dello stesso (una per ogni categoria C/2 C/6 C/7 con requisito di pertinenzialità).
L'agevolazione non è prevista se la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero.
In materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regimecomunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale);
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link:(https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati).
Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.
Nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte.
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Ulteriori informazioni
Per prendere visione dei regolamenti precedenti a quello vigente e delle tariffe TARI dal 2021 al 2025, puoi scaricare la documentazione presente tra gli allegati.
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