Ti trovi qui:Home»Argomenti»Tributi»IMU - Imposta Municipale Propria

IMU - Imposta Municipale Propria


Verifica qui la tua rendita catastale:

https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do


Dichiarazione IMU/IMPi anno 2022

E’ approvato con il Decreto direttoriale del 29 luglio 2022 il nuovo modello di dichiarazione unificato che sostituisce quello approvato nel 2012, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 all’Imposta municipale unica (accorpamento Imu e Tasi) e dal Dl n.124/2019, all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi).

Deve essere utilizzato per dichiarare agevolazioni ed esenzioni relative all'IMU a partire dagli anni 2021 e 2022 e alle piattaforme marine (Impi) a partire dal 2022.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021 è il 30 giugno 2023 (secondo quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato il 21 dicembre 2022), ugualmente entro il 30 giugno 2023 è da presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2022.

Le Dichiarazioni IMU presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il vecchio modello di dichiarazione IMU (invariato dal 2012), restano comunque valide nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

Modello dichiarazione IMU 2022

Istruzioni IMU-Impi 2022


AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022

Per la sola annualità 2022, è stata disposta la riduzione del 37,5 % dell'IMU per i pensionati residenti all’estero per un'unica unità immobiliare posseduta in Italia, con i seguenti requisiti:
• essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
• essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, lo stesso Paese dove si percepisce la pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
• l'immobile non deve essere un'abitazione locata o data in comodato d'uso, e deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva).

Trovererete ogni dettaglio al paragrafo successivo "ESONERI IMU 2021" in quanto la legge (art. 1 comma 743 della L. n. 234 del 30/12/2021) non modifica i requisiti per godere dell'agevolazione, riduce invece ulteriormente per il solo 2022, l'importo del tributo dovuto (37,5% anziche 50%). Non è stato variato nulla, per i destinatari dell'agevolazione, relativamente alla TARI (prevista dal 01/01/2021 una riduzione di 2/3).

Per godere della riduzione, è necessario inviare al protocollo del Comune entro il 30 giugno 2023:
- Dichiarazione IMU (scrivere nelle annotazioni "si possiedono requisiti previsti dall'articolo 1 comma 48 L. n. 178/2020")
- Il modello apposito che prevede di allegare documentazione comprovante la pensione


AGGIORNAMENTO GIUGNO 2021

Il 16 giugno 2021 ha scadenza l'Acconto IMU 2021. Nel Comune di Gavorrano non sono variate le aliquote nè il valore delle aree fabbricabili. Sono state introdotte alcune esenzioni ed agevolazioni che si riassumono di seguito.

ESONERI IMU 2021

Esonero IMU per gli anni 2021 e 2022 introdotto dall’art. 78 comma 3 del  D.L. 104/2020:
•    per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate

La nuova legge di Bilancio 2021 ha esonerato dal pagamento della prima rata IMU 2021 le seguenti categorie di immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020:
•    immobili   alberghieri   rientranti   nella   categoria   catastale  D/2  e  relative   pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence, dei campeggi, degli ostelli della gioventù, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nei medesimi locali
•    immobili, di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni

Secondo l'art. 6-sexies comma 1 del D.L. n. 41/2021 non è dovuto l'acconto IMU 2021 per gli immobili posseduti "dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto":
•    titolari di partita Iva che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Hanno diritto all'esenzione i contribuenti che hanno i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto anche se non hanno presentato istanza
•    è richiesta come condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019
•    l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori

AGEVOLAZIONI IMU 2021

Una novità è rappresentata dalla reintroduzione (articolo 1 comma 48 L. n. 178/2020) della riduzione al 50% dell’IMU per i pensionati residenti all’estero, esenzione prevista per un'unica unità immobiliare posseduta in Italia, con i seguenti requisiti:
• essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
• essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, lo stesso Paese dove si percepisce la pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
• l'immobile non deve essere un'abitazione locata o data in comodato d'uso, e deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva)

Per godere della riduzione, che con gli stessi requisiti permette di ottenere dal 01/01/2021 una riduzione di 2/3 della TARI (vedi sezione TARI), è necessario inviare all'Ente entro il 30 giugno 2022:
- Dichiarazione IMU (scrivere nelle annotazioni "si possiedono requisiti previsti dall'articolo 1 comma 48 L. n. 178/2020")
- Il modello apposito che prevede di allegare documentazione comprovante la pensione

DICHIARAZIONE IMU/TARI TITOLARI DI PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE

La riduzione si applica su un immobile ad uso abitativo (senza esclusione delle categorie A/1 A/8 A/9) nonchè alle pertinenze dello stesso (una per ogni categoria C/2 C/6 C/7 con requisito di pertinenzialità).

L'agevolazione non è prevista se la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero.

In materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
• in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime
comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale);
• in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link:(https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati).
Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.
Nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte.


DICHIARAZIONE IMU 2020 CON SCADENZA 30 GIUGNO 2021

Preme inoltre chiarire che entro il 30 giugno 2021 anche i soggetti che nel 2020 sono stati esonerati dal versamento dell'IMU dai vari Decreti connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 devono compilare la Dichiarazione IMU 2021 per l'anno 2020.

Secondo l'art. 1, comma 769, della legge 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni volta che "si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto
adempimento dell'imposta. Per  le esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid, i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione IMU barrando la casella "Esenzione". Il MEF ha comunicato delucidazioni in merito in particolare chiarendo che l'obbligo dichiarativo non sussiste, invece, quando l'esenzione viene meno, dal momento che il periodo della sua durata, stabilito per legge, è ben conosciuto dai Comuni. Gli Enti non commerciali secondo il comma 770 sono tenuti a presentare la Dichiarazione IMU ogni anno.

COME CALCOLARE L'IMU IN CASO DI ESENZIONE CASO PARTICOLARE

Il Mef ha chiarito che (Circolare 1/Df/2020) nel caso in cui un immobile sia stato, ad esempio, acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata Imu, da versare entro il 16 giugno va proporzionata a 1 mese di possesso e non parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi, dovendosi ritenere ragionevole la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento.

AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE IMMOBILI D NON ISCRITTI AL CATASTO

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha anticipato il testo del D.M. 7 maggio 2021, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che aggiorna i coefficienti, per l'anno 2021, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai  fini del calcolo dell'IMU e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).

Si tratta del valore di 1,01 per l'anno 2021 stabilito dal MEF per gli immobili di cui all'art. 1 comma 746 della L. 160/2019: fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non iscritti in catasto, interamente posseduti da  imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita.


ANNO 2020 - NUOVA IMU - TARIFFE e REGOLAMENTO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2020 sono state approvate le aliquote della Nuova IMU e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2020 è stato approvato il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno 2019:

Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9) 0,60% 
Fabbricati rurali strumentali  0,10 %
"Beni merce"  0,10 % 
Terreni agricoli  esenti
Fabbricati gruppo "D"  1,06 %
Altri immobili 1,06 %  



Delibera approvazione aliquote Nuova IMU

Delibera approvazione del Regolamento Nuova IMU

Regolamento Nuova IMU


IMU 2020: NUOVA IMU - ACCONTO DI GIUGNO

Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto in scadenza entro il prossimo 16 giugno, sono state confermate le regole per il pagamento dell’imposta (quindi due rate, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo). In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere come ACCONTO entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

I decreti che a seguito dell’emergenza sanitaria per il covid-19, sono stati emanati a partire dal mese di marzo, prorogando scadenze e adempimenti, non si sono occupati della scadenza relativa all’Imu del 16 giugno, se non per il settore turistico, per il quale il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha abolito il pagamento della prima rata di acconto.

Il saldo IMU 2020 dovrà essere versato entro il 16 dicembre prossimo, sulla base delle nuove aliquote deliberate dai Comuni che saranno pubblicate entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottate per l’anno precedente.

Ai fini dell’obbligo di pagamento, valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l’art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro per i tributi degli enti locali.


CASI PARTICOLARI:

Acquisto di immobili nel primo semestre del 2020
La circolare 1/DF del 18 marzo 2020, ha precisato che in caso di acquisto di immobili nel primo semestre del 2020 l’acconto da parte dell’acquirente non è dovuto in quanto, come precisato dalla circolare, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, ma nulla era stato versato dal nuovo proprietario per l’immobile in questione perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Anno 2019 versamento della sola TASI

E` possibile non versare il primo acconto Imu del prossimo 16 giugno, poiché la determinazione dell’acconto come visto prima, richiede il riferimento all’imposta 2019 e in assenza del dato storico, il versamento può essere omesso.  Ciò viene precisato anche nella sopra citata circolare del ministero delle Finanze 1/DF del 2020. È il caso dei fabbricati rurali strumentali che nel 2019 non erano soggetti a Imu, ma alla Tasi e quindi mancando il dato di riferimento il primo acconto non è dovuto. E’ comunque possibile pagare l’acconto applicando l’aliquota base dello 0,1%.

Nuova Imu: abolizione per il settore turistico

Tra i diversi Decreti emanati durante l’emergenza sanitaria, troviamo un’interessante disposizione che riguarda l’Imu all`articolo 177 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) in vigore dal 19 maggio 2020.
Nello specifico è prevista l’abolizione della prima rata della nuova Imu del 16 giugno in favore delle imprese del settore turistico, (sia la quota Stato che la quota Comune).
I soggetti che possono beneficiare dell’abolizione sono i possessori di immobili adibiti a:
stabilimenti balneari marittimi;
lacuali e fluviali;
stabilimenti termali;
immobili classificati nella categoria catastale D/2 ovvero agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, alberghi e pensioni con fine di lucro, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast residence e campeggi.

È comunque necessario che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione.


CODICI TRIBUTO ANNO 2020

L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:

"3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
“3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
“3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
“3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
“3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
“3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
“3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.

Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:
“3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.

Riferimento normativo nuova IMU:  l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 738-783 della Legge 160/2019.


Aggiornamento novembre 2016: RIEPILOGO ALIQUOTE IMU

4 per mille: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle cat.Catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con la detrazione prevista dall’art.13,comma 10, del D.L.n. 201/2011

10,6 per mille: aliquota base per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili.

Aggiornamento 2016

Di seguito le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:

  • IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c`è la condizione che l`immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9); per ulteriori dettagli clicca qui: comodato d`uso .
  • IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l`esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate).
  • Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
  • Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

aliquote IMU

legge stabilità 2016

Aggiornamento del 27/01/2015

A seguito del Consiglio dei Ministri n.46 del 23/01/2015, la scadenza dell’IMU per i terreni agricoli per l’anno 2014 è stata posticipata al 10 Febbraio 2015

Si ricorda che la scadenza del pagamento IMU è il 16 Dicembre. Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all`anno 2012.

AVVISO AGLI UTENTI

Si informano tutti gli utenti che con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 è stata disposta la sospensione fino al 16 settembre 2013 del pagamento dell`Imposta municipale propria sui seguenti immobili:
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell`articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all`articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 rimodula l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani.
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 26 Gennaio 2015.

Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce, in base all’altitudine ed il Comune di Gavorrano rientra tra quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m. nei quali il pagamento spetta a tutti i terreni agricoli posseduti dai contribuenti.

Tutti i soggetti dovranno calcolare l’IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014.
Quindi tutti i terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno conguagliare l’importo a gennaio 2015, in un’unica soluzione (senza alcun ravvedimento). 

COME SI CALCOLA

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell`imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 135; a questo imponibile si applica l`aliquota deliberata.
Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi, in generale, il calcolo dell`imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 75.

N.B. se il terreno è di un Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo a titolo Principale (IAP) e viene dato in affitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

IL CODICE TRIBUTO E L’ALIQUOTA

Il codice tributo da utilizzare è il 3914 e l’aliquota è 7,6 per mille.

Normativa:

DM 28 Novembre 2014

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185

Inoltre solo nella pagina IMU vanno inseriti anche questi due paragrafi:

Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all`art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l`esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell`art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all`imposta indipendentemente dalla destinazione d`uso dell`immobile.

Se gli immobili hanno un`utilizzazione mista, l`esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l`attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012)

Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell`imposta complessivamente corrisposta per l`anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l`eventuale conguaglio dell`imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell`anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  del 1.1.2014.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell`economia e delle finanze del 26 giugno 2014. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.


Fabbricati "merce"
I fabbricati costruiti e destinati dall`impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).

Sono stati inoltre modificati: Codici Tributo e Valore aree edificabili anno 2013

Aggiornamenti Ministeriali

CIRCOLARE MEF N.2-DF DEL 23/5/2013

D.L. n° 54/2013

Estratto circolare n. 1/DF del 29/04/2013:

Chiarimenti in materia di omesso versamento IMU e omessa dichiarazione IMU

Regolamento I.M.U.

Con deliberazione di C.C. n° 36/2012 è stato approvato il regolamento per l`imposta municipale propria.

Il regolamento è stato modificato con Del. C.C. n°32/2015

Per visualizzarlo clicca sul seguente documento:

Regolamento I.M.U.


 Chi deve pagare l’I.M.U.?

  • Il proprietario di immobili (fabbricati o terreni) compresa l`abitazione principale e le sue pertinenze (es. cantina, posto auto, autorimessa), sul territorio italiano;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • Non è invece tenuto al pagamento il titolare della nuda proprietà


Le scadenze

- 50% dell’imposta annua dovuta a titolo di acconto entro il 16 giugno.
- 50% dell’imposta annua dovuta a titolo di saldo entro il 16 dicembre.

Dichiarazioni IMU

Al termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, ove dovuta, è stato fissato entro il 30 giugno dell’anno successivo al crearsi dell’evento;
 

Le aliquote

Le aliquote IMU per il 2017 sono state fissate con

Del. C.C. 57/2016

Modalità di pagamento

L’imposta deve essere pagata per l`acconto utilizzando esclusivamente il modello F24.
L`utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e nelle agenzie di riscossione.
N.B.: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

Modalità di versamento dell`IMU da parte di soggetti non residenti

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l`imposta municipale propria calcolata con le modalità esposte in questa pagina.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall`estero occorre provvedere con le seguenti modalità:

i contribuenti devono accreditare l`importo dovuto sul conto corrente dell`Ente utilizzando il seguente codice IBAN: IT 96 G 01030 72251 000063102259   -  SWIFT "PASCITM1G98"

Copia dell`operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla IMU, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo;
  • l`annualità di riferimento;
  • l`indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l`abitazione principale, sceglie di pagare l`IMU in tre rate, deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda Rata" o "Saldo".


Denuncia IMU - Modello e Istruzioni

E` stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, il Decreto 30 ottobre 2012 del Ministero dell`Economia e delle Finanze, recante l`approvazione del Modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni.

Il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all`anno 2012 è stato prorogato al 4 Febbraio 2013 (comunicato stampa MEF n. 172 del 28/11/2012).

Istruzioni

Modello

Decreto 30/10/2012

Codici Tributo

Il codice ente del Comune di Gavorrano è D948.

I codici tributo sono i seguenti:

3912 – IMU abitazione principale e relativa pertinenze - Comune;
3914 – IMU terreni – Comune;
3916 – IMU aree fabbricabili – Comune;
3918 – IMU altri fabbricati – Comune;
3923 – IMU interessa da accertamento – Comune;
3924 – IMU sanzioni da accertamento – Comune;
3925 – IMU immobile ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale    D – STATO
3930 – IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Saldo

Il calcolo della rata del 16 Dicembre 2012 dovrà essere effettuato con le aliquote deliberate dal Comune di Gavorrano.

Versamento fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 d.l. 201/2011 comma 8)

“Per l`anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell`imposta dovuta applicando l`aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell`imposta complessivamente dovuta per l`intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per l`anno 2012, il versamento dell`imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter (14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell`articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) e` effettuato in un`unica soluzione entro il 16 dicembre.”
 
Come si calcola l`I.M.U.

  • Per gli immobili

Rendita catastale + 5% = Rendita rivalutata
Rendita rivalutata x moltiplicatore = Valore patrimoniale
Valore patrimoniale x aliquota = I.M.U. annua a cui applicare le eventuali detrazioni

  • Per i terreni

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell`imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 135; a questo imponibile si applica l`aliquota deliberata.
Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi, in generale, il calcolo dell`imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 75.

N.B. se il terreno è di un Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo a titolo Principale (IAP) e viene dato in affitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

I terreni erano esenti IMU fino al 31/12/2013

IL CODICE TRIBUTO E L’ALIQUOTA

Il codice tributo da utilizzare è il 3914 e l’aliquota è 7,6 per mille.

Normativa:

DM 28 Novembre 2014

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 

Per calcolare rapidamente l`IMU clicca sul seguente link:

Calcolo IMU per il Comune di Gavorrano 


Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2020

Con deliberazione di G.C. n. 21/2020, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2020.

Scarica la delibera per verificare i valori:

Del.G.C. 21/2020

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2019

Con deliberazione di G.C. n. 10/2019 sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2019.

Del.G.C. 10/2019

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2018

Con deliberazione di G.C. n. 36/2018, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2018.

Scarica la delibera per verificare i valori:

Del.G.C. 36/2018

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2017

Con deliberazione di G.C. n. 28/2017, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2017.

Scarica la delibera per verificare i valori:

Del.G.C. 28/2017

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2016

Con deliberazione di G.C. n. 36/2016, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2016.

I nuovi valori sono i seguenti:

- Bagno di Gavorrano e Filare € 120,84 al mc. costruibile
- Gavorrano, Giuncarico e Caldana € 89,55 al mc. costruibile
- Ravi, Potassa, Castellaccia, Bivio Ravi e Grilli € 72,28 al mc. costruibile;
- aree P.i.p. € 22.65 al mq.
Viene previsto un abbattimento del 30% dei valori suddetti in caso di comprovate cattive condizioni di edificabilità dovute alla natura del terreno (eccessiva pendenza, instabilità geologica, etc...)

- fabbricati collabenti ubicati al di fuori delle aree urbane €47,11 al mc. costruibile

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2015

Con deliberazione di G.C. n. 70/2015, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2015.

I nuovi valori sono i seguenti:

- Bagno di Gavorrano e Filare € 120,48 al mc. costruibile
- Gavorrano, Giuncarico e Caldana € 89,28 al mc. costruibile
- Ravi, Potassa, Castellaccia, Bivio Ravi e Grilli € 72.06 al mc. costruibile;
- aree P.i.p. € 22.58 al mq.
Viene previsto un abbattimento del 30% dei valori suddetti in caso di comprovate cattive condizioni di edificabilità dovute alla natura del terreno (eccessiva pendenza, instabilità geologica, etc...)

Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2014

Con deliberazione di G.C. n° 41/2014, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2014.

I nuovi valori sono i seguenti:

- Bagno di Gavorrano e Filare € 119,30 al mc. costruibile
- Gavorrano, Giuncarico e Caldana € 88,41al mc. costruibile
- Ravi, Potassa, Castellaccia, Bivio Ravi e Grilli € 71,36 al mc. costruibile;
- aree P.i.p. € 22,36 al mq.

Viene previsto un abbattimento del 30% dei valori suddetti in caso di comprovate cattive condizioni di edificabilità dovute alla natura del terreno (eccessiva pendenza, instabilità geologica, etc...)


Valore delle aree edificabili ai fini IMU 2013

Con deliberazione di G.C. n° 41/2013, sono stati approvati i valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l`anno 2013.

deliberazione di G.C. n° 41/2013

I nuovi valori sono i seguenti:

- Bagno di Gavorrano e Filare € 118,12 al mc. costruibile
- Gavorrano, Giuncarico e Caldana € 87,54 al mc. costruibile
- Ravi, Potassa, Castellaccia, Bivio Ravi e Grilli € 70,66 al mc. costruibile;
- aree P.i.p. € 22,14 al mq.

Viene previsto un abbattimento del 30% dei valori suddetti in caso di comprovate cattive condizioni di edificabilità dovute alla natura del terreno (eccessiva pendenza, instabilità geologica, etc...)

Moltiplicatori

Classificazione  Moltiplicatore
Gruppo catastale A (esclusi gli A/10); C/2, C/6 e C/7 160
A/10   80
Gruppo catastale B 140
C/1 55
C/3, C/4 e C/5 140
Gruppo catastale D (esclusi i D/5) 65
D/5   80
Terreni agricoli 135

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola  

110



Detrazioni (Art.13 D.L. 201/2011 comma 10)

“Dall`imposta dovuta per l`unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell`anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell`unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L`importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l`importo massimo di € 400,00.” In sintesi, la detrazione può arrivare ad un importo massimo di € 600,00.

Normativa di riferimento

Si ricorda che la normativa di riferimento è la seguente:

Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4 D.L. 2 Marzo 2012, n. 16

Art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Art. 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44

Circolare ministeriale n.3/DF del 18/05/2012

Slide ministeriali sull’ I.M.U. (con casi pratici)

Venerdì, 21 Gennaio 2022 09:32

IMU 2022 - agevolazioni ed esenzioni

Per la sola annualità 2022, è stata disposta la riduzione del 37,5 % dell'IMU per i pensionati residenti all’estero per un'unica unità immobiliare posseduta in Italia

Il 16 giugno 2021 ha scadenza l'Acconto IMU 2021. Nel Comune di Gavorrano non sono variate le aliquote nè il valore delle aree fabbricabili. Sono state introdotte alcune esenzioni ed agevolazioni:

Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Condivisione social network
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
Agenzia per l'Italia Digitale
Matomo
Accetta
Rifiuta